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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto
applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del
trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o
indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo
ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al
numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di
ausiliaria.
A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in
ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui
all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive
modificazioni.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio, all'atto della
cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato
articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.