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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della
legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:
a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonche'
indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo
degli alimenti;
b) compiere studi e svolgere attivita' di consulenza nel campo
dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;
c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla
formazione di personale specializzato nel settore degli studi
sull'alimentazione.