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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Conservatori di mimica, le Accademie di belle arti e annessi
Licei artistici l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia
nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle
arti.
Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello
Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i
corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i
posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli
insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo del
personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in
aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto
dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale
amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.
Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e
il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del
personale non insegnante, nonche' il numero degli insegnamenti da
conferire per carico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno
scolastico, nei limiti delle disponibilita' dei competenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Con le modalita' di cui al precedente comma possono essere
istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto,
sezioni distaccate con uno o piu' corsi e, per i Conservatori di
musica, anche limitatamente al periodo inferiore.
Con le stesse modalita', le scuole di musica esistenti presso gli
Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di
Napoli, "B. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano
"Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto
istitutivo fissera' le modalita' di funzionamento di tali sezioni
speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e
l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.
La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli
insegnamenti di cui al precedente comma e' disposta con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione.
Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non
di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e
modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritto nel
bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di
cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di
bilancio.