Legge Ordinaria n. 262 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1963 n. 79)
Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Conservatori  di  mimica,  le  Accademie di belle arti e annessi
Licei artistici l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia
nazionale  di  danza  sono  dotati di autonomia amministrativa e sono
sottoposti  alla  vigilanza  del Ministero della pubblica istruzione.
Essi  sono  istituiti  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
emanato  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
  istituiti  i  Licei  artistici  non annessi alle Accademie di belle
  arti.
Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello
Stato;  determina,  nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i
corsi  che  costituiscono  l'Istituto; fissa la tabella concernente i
posti   di   ruolo   del  personale  direttivo  e  insegnante  e  gli
insegnamenti  da  conferire per incarico nonche' i posti di ruolo del
personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in
aumento  del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto
dalla   tabella   A   annessa  alla  presente  legge,  del  personale
amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.
  Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e
il  numero  dei  posti  del  personale  direttivo  e insegnante e del
personale  non  insegnante,  nonche'  il numero degli insegnamenti da
conferire  per  carico  sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno
scolastico,  nei  limiti delle disponibilita' dei competenti capitoli
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione,  con  decreto  del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per il tesoro.
  Con  le  modalita'  di  cui  al  precedente  comma  possono  essere
istituite  in  Comuni  diversi  da  quelli in cui ha sede l'istituto,
sezioni  distaccate  con  uno  o  piu' corsi e, per i Conservatori di
musica, anche limitatamente al periodo inferiore.
  Con  le  stesse modalita', le scuole di musica esistenti presso gli
Istituti  per  ciechi  "I.  Cavazza"  di Bologna, "D. Martuscelli" di
Napoli,  "B.  Alessio"  di  Roma,  "Istituto  per  ciechi"  di Milano
"Configliachi"  di  Padova  possono  essere trasformate in sezioni di
conservatori,  anche  se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto
istitutivo  fissera'  le  modalita'  di funzionamento di tali sezioni
speciali,  nonche'  le  norme  concernenti  il  numero  dei  corsi  e
l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.
  La   ripartizione   fra  i  singoli  Istituti  dei  posti  e  degli
insegnamenti  di  cui al precedente comma e' disposta con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione.
  Le  spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non
di  ruolo,  insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione,  il  quale  provvede  alla loro erogazione con le forme e
modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
  Le  spese  per  il  funzionamento  degli Istituti sono iscritto nel
bilancio  degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di
cui  al  secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di
bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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