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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso, di
riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con
l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella B
allegata al decreto-legge 2 dicembre 1953, n. 878, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive
modificazioni, e' ridotta da lire 1.000 a lire 300 per quintale.