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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25
gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio
1962, n. 1075, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO