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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che
abbia 10 anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo
stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali
assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo,
la pensione di cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto
stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili
a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80
per cento di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun
caso essere superato.