Legge Ordinaria n. 267 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1963 n. 81)
Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella Regione Trentino Alto Adige.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alle  operazioni  di  credito  a  favore  delle  imprese artigiane,
assistite  da  provvidenze  legislative  delle  province  di Trento e
Bolzano,   nonche'   a  tutti  i  provvedimenti,  contratti,  atti  e
formalita'  relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed
estinzione,   sono   estese   le  garanzie  ed  i  privilegi  di  cui
all'articolo  40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e le agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - TREMELLONI -
TRABUCCHI - TAVIANI -
COLOMBO - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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