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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
assistite da provvidenze legislative delle province di Trento e
Bolzano, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e
formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed
estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui
all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e le agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI -
TRABUCCHI - TAVIANI -
COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO