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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
Il termine stabilito dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 346,
per la trasmissione delle proposte di ricompensa al valor militare,
non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per
la citta' di Palermo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO