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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
Le pensioni relative al personale direttivo e insegnate della
scuola secondaria e artistica, nonche' direttori didattici, agli
ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati
dal servizio anteriormente al 1 luglio 1956, sono riliquidate con
decorrenza dal 1 luglio 1962 sulla base dell'anzianita' maturata
nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata
ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti
di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.