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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, e' modificato
come segue:
"E' Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un
Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica
commerciale all'estero (F. A. B.).
Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3,
a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per
addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".