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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n.
64, e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si
effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del
Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO