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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.)
integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e
dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, e' demandato
il compito di:
a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca
scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il
suo potenziamento, in vista dello sviluppo economico, sociale e
culturale del Paese e nel rispetto della liberta' della scienza;
b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di
ricerca, di interesse nazionale e sovraintendere al loro
svolgimento.
Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' disporre, caso per
caso, quando ne ravvisi l'opportunita', che altri Ministri prendano
parte ai lavori del Comitato.
Alle sedute del Comitato partecipa, il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
Il Comitato di Ministri si aduna almeno una volta ogni
quadrimestre.