Legge Ordinaria n. 283 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1963 n. 82)
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   Comitato   interministeriale  per  la  ricostruzione  (C.I.R.)
integrato  dai  Ministri  per la pubblica istruzione, per la difesa e
dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, e' demandato
il compito di:
    a)   accertare   le   condizioni  e  le  esigenze  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  e stabilire le direttive generali per il
suo  potenziamento,  in  vista  dello  sviluppo  economico, sociale e
culturale del Paese e nel rispetto della liberta' della scienza;
    b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di
    ricerca, di interesse nazionale e sovraintendere al loro
  svolgimento.
Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' disporre, caso per
caso,  quando  ne ravvisi l'opportunita', che altri Ministri prendano
parte ai lavori del Comitato.
  Alle  sedute  del  Comitato  partecipa, il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
  Il   Comitato   di   Ministri   si  aduna  almeno  una  volta  ogni
quadrimestre.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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