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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge S gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal
seguente:
"Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i
procuratori che esercitino la libera professione forense con
carattere di continuita'.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo
trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in
virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli
elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano
acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente
alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli
avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione
del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64
della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici
concessi dalla presente legge".