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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di
assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del
Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di
religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex
economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato
dell'emigrazione, e' concessa una indennita' una volta tanto di:
lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e
lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita', non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e
complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e
lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita', soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per
cento e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e
lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita' soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per
cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e
lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita', soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per
cento e complementare e alla addizionale E.C.A.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della
determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o
assegni, ne' va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria
ai pensionati.
Detta indennita' compete anche ai titolari al 1 gennaio 1963 di
pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile
1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Ai titolari di piu' pensioni o assegni spetta una sola indennita'
una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza
per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di
quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico
dei Fondi predetti.