Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
Il reddito degli enti autonomi portuali proposti alla gestione dei
patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non e'
assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei
limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e
manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a
condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato "avanzi
di gestione" da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini
sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.
Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su
indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B
nell'esercizio nel quale e' avvenuta la utilizzazione.