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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' resa obbligatoria la, vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori del due sessi piu'
esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli,
pastori, alevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o
addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli
ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti
all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla
manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione
della carta e dei cartoni.
Per tali lavoratori, la vaccinazione e' resa obbligatoria a,
partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni
del C.O.N.I.