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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' geografica
italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314, viene elevata da
lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1962-1963.