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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare
l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza
generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo
A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia
atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.