Legge Ordinaria n. 294 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1963 n. 83)
Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'art. VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'emendamento  adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza
generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo
A.   3),   dello  Statuto  dell'Agenzia  internazionale  dell'energia
atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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