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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo,
nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i
coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la
misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente
immediatamente inferiore.