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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna,
del Teatro comunale di Firenze, del Teatri comunale dell'Opera di
Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di
Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma,
del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici
all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge
4 giugno 1936, n. 1370, nonche', dell'istituzione lirica
concertistica: "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari e della
Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde
per l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti
dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive
disposizioni - un contributo dell'importo complessivo di lire 5
miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione
della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.