Legge Ordinaria n. 302 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna,
del  Teatro  comunale  di  Firenze, del Teatri comunale dell'Opera di
Genova,  del  Teatro  alla  Scala  di Milano, del Teatro San Carlo di
Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma,
del  Teatro  Regio  di  Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste,  del  Teatro  La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici
all'Arena  di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge
4   giugno   1936,   n.   1370,   nonche',   dell'istituzione  lirica
concertistica:   "Pierluigi   da  Palestrina"  di  Cagliari  e  della
Accademia  Nazionale  di  Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde
per  l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti
dal  regio  decreto-legge  30  maggio  1946,  n.  538,  e  successive
disposizioni  -  un  contributo  dell'importo  complessivo  di lire 5
miliardi  da  iscrivere  in  apposito fondo dello stato di previsione
della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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