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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito
dal seguente:
Art 24.
Acquisto o vendita dei generi di monopolio
Aggi e indennita'
"I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore
all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte
dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti
dalla tariffa di vendita.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che
ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di
monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei
generi prelevati.
La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo
di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente
da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad
una indennita' per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei
monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per
il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai
rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO