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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo
1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Quando l'assenza, dovuta ad un infortunio sul lavoro o a, malattia
professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di
servizio, supera i limiti previsti dalle vigenti norme
infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto
dall'articolo 90.
Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per
inabilita' permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a
malattia professionale o contratta per causa unica e (diretta di
servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli
infortuni sul lavoro e sospensioni, e' attribuita, se piu'
favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo
stipendio e che il dipendente avrebbe raggiunto Se, fosse rimasto in
servizio con la stessa qualifica fino al limite di eta' e di servizio
stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15.).
Il trattamento piu' favorevole risultante dall'applicazione del
precedente comma e' definitivo.
Agli effetti della determinazione del trattamento piu' favorevole,
non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi
invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate
ordinarie, che, se spettanti sono corrisposti in aggiunta al
trattamento assegnato.
Chiunque ritenga di aver diritto di pensione eccezionale deve
presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data
della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del
dipendente, per gli aventi causa.
Gli aventi causa di ex dipendenti morti quiescenza, qualora il
pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente
comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.
Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore, che prevedono
termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilita', dovuta
ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia,
contratta, per causa unica e diretta, di servizio ed ai fini della
determinazione del trattamento di pensione eccezionale".