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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari
di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economici spirituali
stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30
per cento.
Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dell'assegno per
spese di culto di cui gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle
congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.