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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;l;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti,
ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici
locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".