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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 16 della, legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:
Nel primo comma, la lettera d), e' sostituita dalla, "d) dagli
ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio che alla data di entrata, in, vigore della,
presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed
abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10
giugno 1940".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli
ufficiali di cui degli ufficiali di cui alle lettere a) c) e d) del
comma precedente e' effettuato, nell'ordine di precedenza indicato
nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per
i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti
nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti
disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e
dei subalterni".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali di completamento di cui alla lettera d) per titoli,
con grado, non superiore a quello di capitano. La Commissione
giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 5. I
vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i
capitani o i tenenti di pari anzianita', di grado provenienti dal
servizio permanente e dall'ausiliaria."