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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma, dell'articolo 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n.
585, sono sostituiti dai seguenti:
"Detta gratificazione e' commisurata a un dodicesimo della paga
annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla
data, del 16 dicembre di ogni anno; essa e' corrisposta per intero ai
salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la
gratificazione stessa e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e
va commisurata all'ultimo trattamento spettante".
La locuzione: "o per loro volonta' a contenuta alla fine del
penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre
1946, n. 585, e' soppressa.
Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla
tredicesima mensilita' relativa agli anni 1961 e 1962.