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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, numero 181, il
Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con
detto articolo 6 e successive modificazioni, e' autorizzato a
concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per
cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione
generale ivi compresi la rettifica e l'ammodernamento anche delle
strade gia' classificate provinciali prima dell'entrata in vigore
della legge 12 febbraio 1958, numero 126, e delle strade che saranno
classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei
piani di cui all'articolo 16 della stessa legge.
A tali strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni
delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, a 21 aprile 162, n. 181.