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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'articolo
55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e' prorogato al 15 luglio
1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - GUI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO