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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 9
della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni
alla legge 17 luglio 1954, numero 522, concernente provvedimenti a
favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, e'
autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da iscriversi negli stati
di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi
finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.