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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n.
173, modificato dal secondo comma, dell'articolo 1 della legge 14
ottobre 1960, n. 1219, e' sostituito dal seguente:
"A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 e' consentita, per
la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del
premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di
smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e
del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in
contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10
della legge 4 marzo 1952, n. 137".