Legge Ordinaria n. 319 del 25/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1963 n. 86)
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  2  della legge 27 febbraio 1958, n.
173,  modificato  dal  secondo  comma, dell'articolo 1 della legge 14
ottobre 1960, n. 1219, e' sostituito dal seguente:
  "A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 e' consentita, per
la  durata  di  giorni  quindici e in attesa della corresponsione del
premio  di  primo  stabilimento,  una  sosta  in  apposito  centro di
smistamento.  In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e
del  vitto  confezionato,  in  sostituzione  della  razione-viveri in
contanti  e  del  sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10
della legge 4 marzo 1952, n. 137".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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