Legge Ordinaria n. 32 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1963 n. 35)
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la
legge  20  dicembre  1961,  n.  1310,  per il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.
 

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