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la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sezioni specializzate - Competenza
Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in
materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i
Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore e'
devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti,
costituite a sensi della presente legge.