Legge Ordinaria n. 321 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1963 n. 86)
Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  legislativi  previsti
dall'articolo  10  della  legge  18  aprile  1962,  numero  230,  per
l'adeguamento   della   disciplina  dei  con  tratti  di  lavoro  dei
lavoratori  assunti  a  termine dalle Amministrazioni statali e dalle
Aziende  autonome dello Stato alle disposizioni della legge predetta,
e'  riaperto  fino a 90 giorni dalla data, di entrata in vigore della
presente legge.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
                                                   BOSCO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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