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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il
Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti
di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di
assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella
organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge
30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14
giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unita'.