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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo
assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo
amministrazione, gia' iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in
vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non e' richiesto il
requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado,
ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.
Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi
del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di
valutazione dell'anno stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO