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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque
denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il
possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo
migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione, sono
dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della
presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del
Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive
modificazioni e integrazioni.
Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore
abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture
arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei
quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo
la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.