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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle
Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi
telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, e'
concessa una indennita' forfettaria una tantum non pensionabile,
nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di
stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio
1962 o alla data di assunzione se successiva:
lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;
lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240;
lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301;
lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357;
lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel
corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto
per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
servizio.
La ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione
nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo
straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra
posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non
e' dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali
fini si trascurano i periodi senza, titolo a stipendio o paga, o con
stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino
singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta
giorni.