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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli enti e societa' concessionari, in virtu' della legge 21 maggio
1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade,
possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o
vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a
garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e
per un periodo non eccedente la durata della concessione.
Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il
riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di
prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che,
a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto
dall'A.N.A.S. al concessionario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO -
TRABUCCHI - TREMELLONI
- BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO