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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti
ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto - legge 21 settembre 1938,
n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie
formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.
A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese
di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in
rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli
e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte
degli aspiranti della necessaria capacita' culturale, didattica e
professionale e stabilisce, altresi', i criteri in base ai quali
saranno formate le graduatorie.
La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti
impartiti nell'istituto e gli altri elementi di cui al precedente
comma e' pubblicata nell'albo dello istituto stesso.
Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in
possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di
amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento
richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.
Le graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'istituto e
comunicate al Provveditorato agli studi.
I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro
dieci giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli
studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui
all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.
Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al
precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da
parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa
immediata designazione al provveditore agli studi, il quale emana i
provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n.
831.
Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal
Consiglio di amministrazione con le modalita' di cui al primo comma.