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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1963, l'indennita' di studio, istituita
pur il personale direttivo ed insegnante dello scuole ed istituti
d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonche' per gli
ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei
Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, e'
corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti,
nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.