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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre
e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e
del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero
831, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962.