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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' in facolta' del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza
modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi
dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i
maggiori costi di merci di riconosciuta necessita' ai fini
dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali
ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi
e pelli, prodotti chimici e petroliferi.