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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29
giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente
nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri
iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero
dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere
dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la
corresponsione del prestito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO