Legge Ordinaria n. 360 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'art. 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  alle  norme  contenute  nell'articolo  3 della legge 29
giugno  1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1950,  n. 180, l'Ente
nazionale  di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri
iscritti  in  misura  pari a due mensilita' di stipendio con recupero
dei  medesimi  in  non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere
dal   mese   successivo   a   quello   in  cui  viene  effettuata  la
corresponsione del prestito.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - GUI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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