Legge Ordinaria n. 361 del 28/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dal 1 luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali
e'  attribuito  un  assegno  mensile,  non  pensionabile, pari a lire
settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.
  L'assegno e' a carico rispettivamente dei Comuni e delle Province.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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