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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali
e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire
settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.
L'assegno e' a carico rispettivamente dei Comuni e delle Province.