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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i
seguenti limiti di eta';
marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . anni 57
brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 56
vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 55
vigili scelti e vigili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 53
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO