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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La laguna, di Venezia e' costituita dal bacino demaniale marittimo
di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del
Cavallili alla foce del Brenta, conca di Brondolo) ed e' compreso fra
il mare e la terraferma.
Essa e' separata dal mare da una lingua, naturale di terra
fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre
bocche o porti, ed e' limitata verso terraferma da una linea di
confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con
numeri progressivi.
Tale linea delimita, il territorio lagunare nel quale debbono
essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente
legge a salvaguardia della laguna.