Legge Ordinaria n. 367 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla   legge  3  giugno  1950,  n.  375,  concernente  l'assunzione
obbligatoria  al  lavoro  degli invalidi di guerra, sono apportate le
modifiche di cui agli articoli seguenti.
 

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