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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti
annuali che non vengono coltivati e sui quali non si e' effettuato il
raccolto l'Amministrazione finanziaria puo' accordare una,
moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali
e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del
quale e' cessata la coltivazione in misura non superiore all'ottanta
per cento.
La predetta moderazione non si applica per le particelle
qualificate in catasto come boschi.