Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440,
concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, e' sostituito dal seguente:
Art. 56. - "Possono essere autorizzate, presso l'Istituto
incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di
altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei
servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il
pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza
dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in
somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e
compensi per lavoro straordinario per il personale che presta
servizio presso gli Uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste,
dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia
indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti
consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito
elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed
uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi
e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese
di funzionamento dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al
servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle
legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi
viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di
cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i
quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di
tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le
aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono
superare, singolarmente, il limite di lire 50.000.000 salvo i
maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di
regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito
distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO