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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e' aggiunto il
seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati
cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale
nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le
societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945,
per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che
avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel
territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella
Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e
societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione
italiana al 1 maggio 1945".
L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e' soppresso.